Convenzione disoccupazione
Art. 3
In vigore dal 27 giu 1923
I Membri della Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratificheranno la presente Convenzione e che hanno istituito un sistema di assicurazione contro la disoccupazione, dovranno, in condizioni stabilite di comune accordo tra i Membri interessati, adottare delle misure per cui i lavoratori appartenenti ad un Membro, che lavorano nel territorio di un altro, potranno percepire l'indennità di assicurazione uguale a quella di cui godono i lavoratori appartenenti a quest'ultimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-29;1021#art-cd-3