Convenzione disoccupazione
Art. 2
In vigore dal 27 giu 1923
Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione dovrà stabilire un sistema di Uffici pubblici di collocamento gratuito sottoposto alla sorveglianza di una Autorità Centrale. Dei Comitati, che dovranno comprendere Rappresentanti degli industriali e degli operai, saranno nominati e consultati per tutto quanto si riferisce al funzionamento di questi Uffici.
Allorchè coesistono Uffici gratuiti, pubblici e privati, dovranno esser presi provvedimenti allo scopo di coordinare le operazioni di questi Uffici secondo un piano nazionale.
Il funzionamento dei diversi sistemi nazionali sarà coordinato dall'Ufficio Internazionale del Lavoro, d'accordo coi paesi interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-29;1021#art-cd-2