Convenzione disoccupazione
Art. 5
In vigore dal 27 giu 1923
Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad applicarla alle sue Colonie ed ai suoi possedimenti e protettorati che non hanno Governo pienamente autonomo, sotto le seguenti riserve:
a) che le disposizioni della Convenzione non siano rese inapplicabili dalle condizioni locali;
b) che possano essere introdotte nella Convenzione le modificazioni le quali fossero necessarie per adattarla alle condizioni locali.
Ogni Membro dovrà notificare all'Ufficio Internazionale del Lavoro la sua decisione per ciò che concerne ciascuna delle sue Colonie oppure ciascuno dei suoi possedimenti o protettorati che non hanno governo pienamente autonomo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-29;1021#art-cd-5