Convenzione disoccupazione

Art. 8

In vigore dal 27 giu 1923
Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ed applicarne le disposizioni non più tardi dei 1° luglio 1921 ed a prendere quelle misure che saranno necessarie per assicurarne la esecuzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-29;1021#art-cd-8

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Art. 8 Che da' piena ed intera esecuzione a talune convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della Societa' delle Nazioni tenuta a Washington (29 ottobre-29 novembre 1919). — Testo vigente | Portale Normativo