Art. 8
Convenzione disoccupazione

Art. 8

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In vigore dal 27 giu 1923
Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ed applicarne le disposizioni non più tardi dei 1° luglio 1921 ed a prendere quelle misure che saranno necessarie per assicurarne la esecuzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-29;1021#art-cd-8