Convenzione disoccupazione

Art. 9

In vigore dal 27 giu 1923
Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunziarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data da cui la convenzione è entrata inizialmente in vigore, mediante un atto comunicato al Segretario Generale della Società delle Nazioni e da questi registrato. La denunzia non avrà effetto che un anno dopo la registrazione presso il Segretariato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-29;1021#art-cd-9

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