Convenzione lavoro notturno donne
Art. 2
In vigore dal 27 giu 1923
Agli effetti della presente Convenzione, il termine « notte » significa un periodo di almeno undici ore consecutive che comprenda l'intervallo tra le dieci della sera e le cinque del mattino.
Nei paesi nei quali nessun regolamento pubblico si applica ancora all'impiego delle donne durante la notte negli stabilimenti industriali, il termine « notte » potrà provvisoriamente e per un periodo massimo di tre anni, significare, per determinazione del Governo, un periodo di dieci ore solamente, il quale comprenderà l'intervallo tra le dieci di sera e le cinque del mattino.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-29;1021#art-cln-2