Convenzione lavoro notturno donne

Art. 7

In vigore dal 27 giu 1923
Nei paesi nei quali il clima rende il lavoro di giorno particolarmente penoso, il periodo di notte può essere più corto di quello fissato dagli articoli suindicati, a condizione che venga accordato un riposo di compenso durante il giorno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-29;1021#art-cln-7

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