Convenzione lavoro notturno donne
Art. 11
In vigore dal 27 giu 1923
La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui tale notificazione sarà stata eseguita dal Segretario Generale della Società delle Nazioni ma essa vincolerà soltanto i Membri che avranno fatto registrare la propria ratifica presso il Segretariato.
Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore, nei riguardi ad ogni altro Membro, alla data nella quale ne sarà stata registrata la ratifica presso il Segretariato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-29;1021#art-cln-11