Convenzione lavoro notturno donne
Art. 13
In vigore dal 27 giu 1923
Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunziarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data da cui la Convenzione è entrata inizialmente in vigore mediante un atto comunicato al Segretariato Generale della Società delle Nazioni e da questi registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione presso il Segretariato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-29;1021#art-cln-13