Convenzione lavoro notturno adolescenti
Art. 3
In vigore dal 27 giu 1923
Agli effetti della presente Convenzione il termine « notte » indica un periodo di 11 ore consecutive almeno, che comprenda l'intervallo fra le 10 di sera e le 5 del mattino.
Nelle miniere di carbone e di lignite potrà essere prevista una deroga per quanto si riferisce al periodo di riposo indicato al paragrafo precedente quando l'intervallo fra i due periodi di lavoro è ordinariamente di 15 ore, ma non mai quando questo intervallo è minore di 13 ore.
Allorquando la legislazione nazionale proibisce il lavoro notturno a tutto il personale impiegato alla fabbricazione del pane si potrà sostituire, in questa industria, il periodo compreso fra le 9 di sera e le 4 del mattino al periodo compreso fra le 10 di sera e le 5 del mattino.
Nei paesi tropicali nei quali il lavoro è sospeso durante un certo tempo nel mezzo della giornata, il periodo di riposo notturno potrà essere inferiore a 11 ore, a condizione che un riposo di compenso sia accordato durante il giorno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-29;1021#art-cln-3-2