Convenzione lavoro notturno adolescenti

Art. 4

In vigore dal 27 giu 1923
Le disposizioni degli non si applicheranno al lavoro notturno degli adolescenti di età fra i 16 e 18 anni allorchè un caso di forza maggiore che non poteva essere nè previsto nè impedito e che non ha carattere periodico, ostacoli il funzionamento normale di un'azienda industriale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-29;1021#art-cln-4-2

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