Convenzione lavoro notturno adolescenti
Art. 7
In vigore dal 27 giu 1923
Il divieto del lavoro notturno per gli adolescenti fra i 16 e 18 anni di età potrà essere sospeso dal Governo in circostanze particolarmente gravi ed allorquando l'interesse pubblico lo esige.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-29;1021#art-cln-7-2