Convenzione lavoro notturno adolescenti

Art. 11

In vigore dal 27 giu 1923
La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui tale notificazione sarà stata registrata dal Segretario Generale della Società delle Nazioni ma essa vincolerà soltanto i Membri che avranno fatto registrare la loro ratifica presso il Segretariato. Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore nei riguardi ad ogni altro Membro alla data nella quale ne sarà stata registrata la ratifica presso il Segretariato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-29;1021#art-cln-11-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo