Convenzione lavoro notturno adolescenti

Art. 15

In vigore dal 27 giu 1923
I testi francese ed inglese della presente convenzione faranno entrambi fede. Visto, d'ordine di Sua Maestà Il Ministro degli Affari Esteri Mussolini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-29;1021#art-cln-15-2

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