Art. 1
In vigore dal 27 giu 1923
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 6 aprile 1922, n. 471;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, di concerto coi Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, dell'Industria e del Commercio, e delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo Unico.
Piena ed intera esecuzione è data nel Regno alle seguenti Convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro della Società delle Nazioni nella prima sessione (29 ottobre-29 novembre 1919) tenuta a Washington e di cui è qui annesso il testo nella traduzione italiana:
1. Convenzione sulla disoccupazione;
2. Convenzione relativa al lavoro notturno delle donne;
3. Convenzione relativa al lavoro notturno degli adolescenti nelle industrie.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 marzo 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Cavazzoni.
Teofilo Rossi.
A. De Stefani.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-29;1021#art-rd-1