Art. 1

In vigore dal 27 giu 1923
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 6 aprile 1922, n. 471; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, di concerto coi Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, dell'Industria e del Commercio, e delle Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo Unico. Piena ed intera esecuzione è data nel Regno alle seguenti Convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro della Società delle Nazioni nella prima sessione (29 ottobre-29 novembre 1919) tenuta a Washington e di cui è qui annesso il testo nella traduzione italiana: 1. Convenzione sulla disoccupazione; 2. Convenzione relativa al lavoro notturno delle donne; 3. Convenzione relativa al lavoro notturno degli adolescenti nelle industrie. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 marzo 1923. VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Cavazzoni. Teofilo Rossi. A. De Stefani. Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-29;1021#art-rd-1

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Art. 1 Che da' piena ed intera esecuzione a talune convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della Societa' delle Nazioni tenuta a Washington (29 ottobre-29 novembre 1919). — Testo vigente | Portale Normativo