Convenzione lavoro notturno donne
Art. 12
In vigore dal 27 giu 1923
Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicarne le disposizioni non più tardi del 1° luglio 1922 ed a prendere quelle misure che saranno necessarie per assicurarne la esecuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-29;1021#art-cln-12