Convenzione disoccupazione

Art. 1

In vigore dal 27 giu 1923
I. CONVENZIONE SULLA DISOCCUPAZIONE. La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro della Società delle Nazioni, convocata a Washington dal Governo degli Stati Uniti d'America, il 29 ottobre 1919, dopo aver deciso che queste proposte debbano essere re- ai mezzi di prevenire la disoccupazione e di porre rimedio alle sue conseguenze », questione che costituisce il secondo oggetto dell'ordine del giorno della Conferenza tenuta a Washington, e dopo aver deciso che queste proposte debbano essere redatte sotto forma di un progetto di convenzione internazionale, adotta il Progetto di Convenzione che segue, il quale deve essere ratificato dai Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, in conformità alle disposizioni della Parte relativa al Lavoro del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919, e del Trattato di Saint-Germain, del 10 settembre 1919: Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione comunicherà all'Ufficio Internazionale del Lavoro ad intervalli quanto più brevi possibili e che non dovranno oltrepassare tre mesi, ogni informazione disponibile statistica o di altro genere relativa alla disoccupazione comprese le notizie sui provvedimenti adottati o da adottare, per lottare contro la disoccupazione. Ogni volta che sarà possibile, le informazioni dovranno essere raccolte in modo che possa essere fatta la comunicazione nei tre mesi successivi alla fine del periodo al quale esse si riferiscono.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-29;1021#art-cd-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Che da' piena ed intera esecuzione a talune convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della Societa' delle Nazioni tenuta a Washington (29 ottobre-29 novembre 1919). — Testo vigente | Portale Normativo