Art. 15

In vigore dal 28 nov 1922
La prima parte dell'art 49 del R. decreto 5 ottobre 1913, numero 1178, è abrogata. Tutte le operazioni per la formazione e spedizione del certificato devono compiersi entro quarantotto ore dalla ricevuta della richiesta, o nel giorno stesso di questa in caso di urgenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-09;1366#art-15

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