Art. 15
In vigore dal 28 nov 1922
La prima parte dell'art 49 del R. decreto 5 ottobre 1913, numero 1178, è abrogata.
Tutte le operazioni per la formazione e spedizione del certificato devono compiersi entro quarantotto ore dalla ricevuta della richiesta, o nel giorno stesso di questa in caso di urgenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-09;1366#art-15