Art. 17

In vigore dal 28 nov 1922
Il cancelliere capo del tribunale di Roma, nel caso che il cartellino si riferisca a stranieri condannati per delitto si assicurerà che all'esemplare destinato al casellario centrale sia unito un terzo esemplare per la esecuzione di quanto è disposto nell' del R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1178.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-09;1366#art-17

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