Art. 14
In vigore dal 28 nov 1922
La richiesta da parte di privati deve essere accompagnata dall'atto di nascita della persona designata, salvo al cancelliere capo di ammettere altra prova equipollente. Tale atto sarà restituito al richiedente insieme al certificato, salvo che non ricorrano speciali motivi per trattenerlo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-09;1366#art-14