Art. 10
In vigore dal 28 nov 1922
Gli articoli 46 e 47 del R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1176, sono abrogati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-09;1366#art-10