Art. 6
In vigore dal 28 nov 1922
Il giornale e il libro degli inventari non possono essere posti in uso, se prima ogni foglio non sia stato numerato e firmato dal cancelliere capo del tribunale o da un cancelliere caposervizio da lui delegato o, nei comuni ove non risiede il tribunale, dal cancelliere della pretura del luogo di residenza del commerciante.
Nell'ultima pagina dei libri suddetti e del libro copialettere, deve essere dichiarato il numero dei fogli che li compongono, e a questa dichiarazione il cancelliere deve apporre la data e la firma, il tutto senza spese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-09;1366#art-6