Art. 3
In vigore dal 28 nov 1922
Il presidente del tribunale ha facoltà di delegare il cancelliere capo o altro funzionario di cancelleria del tribunale per la legalizzazione oltre che degli atti notarili, degli atti dello stato civile a lui demandata dalle vigenti disposizioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-09;1366#art-3