Art. 1
In vigore dal 28 nov 1922
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli della legge 13 agosto 1921, n. 1080;
Viste le proposte del Comitato ed il parere della Commissione parlamentare menzionati nell' della legge;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Le domande e le difese devono essere proposte per iscritto davanti il pretore, ai sensi del 2° comma dell'art. 416 del C. P. C. quando la parte è assistita da un avvocato o procuratore o patrocinatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-09;1366#art-1