Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 28 nov 1922
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visti gli della legge 13 agosto 1921, n. 1080; Viste le proposte del Comitato ed il parere della Commissione parlamentare menzionati nell' della legge; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo: Le domande e le difese devono essere proposte per iscritto davanti il pretore, ai sensi del 2° comma dell'art. 416 del C. P. C. quando la parte è assistita da un avvocato o procuratore o patrocinatore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-09;1366#art-1