Art. 2
In vigore dal 28 nov 1922
Anche per le cause innanzi alle Corti di cassazione si intende cessato l'obbligo del versamento in cancelleria ed all'ufficio postale delle somme riscosse dagli ufficiali giudiziari per diritto di chiamata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-09;1366#art-2