Art. 9

In vigore dal 28 nov 1922
Le copie dei decreti di citazione che ai termini dell' del R. decreto 22 gennaio 1922, n. 85, le cancellerie debbono consegnare all'ufficiale giudiziario, sono, al pari delle copie di tutti gli atti in materia penale da notificare, (escluse le sentenze di condanna), redatte dall'ufficiale giudiziario delegato per la notificazione, a norma di quanto dispone l'art. 25 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626.
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