Art. 12
In vigore dal 28 nov 1922
Per il servizio del casellario sono prescritti i seguenti registri:
a) un repertorio alfabetico di controlleria;
b) un registro per le rettifiche;
c) un registro per la spedizione dei certificati.
Per la trasmissione dei cartellini, dei fogli complementari e di ogni altro documento del casellario, si fa uso di una nota nominativa di accompagnamento, contenente l'elenco dei documenti alligati.
La nota di accompagnamento è redatta in duplice originale, di cui uno è restituito dall'ufficio ricevente a quello mittente, debitamente firmato in segno di ricevuta.
Gli altri registri attualmente in vigore pel servizio del casellario sono aboliti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-09;1366#art-12