Art. 16

In vigore dal 28 nov 1922
I cartellini, nello stesso termine prescritto per la loro compilazione, sono trasmessi al cancelliere capo del tribunale del circondario in cui l'individuo è nato, e, se trattasi di straniero, anche se abbia ottenuto la cittadinanza italiana, o di cittadini nati all'estero o dei quali non siasi potuto accertare il luogo di nascita nel Regno, sono spediti al cancelliere capo del tribunale di Roma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-09;1366#art-16

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