Art. 20
In vigore dal 28 nov 1922
Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte quelle occorrenti per il coordinamento del presente decreto con le leggi preesistenti e per la attuazione del decreto medesimo.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 9 ottobre 1922.
VITTORIO EMANUELE.
FACTA - ALESSIO.
Visto, Il guardasigilli: ALESSIO.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-09;1366#art-20