Art. 20

In vigore dal 28 nov 1922
Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte quelle occorrenti per il coordinamento del presente decreto con le leggi preesistenti e per la attuazione del decreto medesimo. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 9 ottobre 1922. VITTORIO EMANUELE. FACTA - ALESSIO. Visto, Il guardasigilli: ALESSIO.
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