Art. 19
In vigore dal 28 nov 1922
Il cancelliere presso il tribunale estrae di mese in mese dal casellario i cartellini che, secondo le norme stabilite nell'art. 620 del Codice di proc. penale e negli articoli 35, 36 e 37 del Regio decreto 5 ottobre 1913, n. 1178, devono essere eliminati.
I cartellini eliminati, previa annotazione nel repertorio alfabetico di controlleria, sono mensilmente trasmessi dallo stesso cancelliere all'ufficio del casellario centrale, che verifica ed approva la regolarità della eliminazione, e se del caso, restituisce al casellario locale quei cartellini che vi debbono essere mantenuti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-09;1366#art-19