RegolamentoCapo II

Art. 20

In vigore dal 21 gen 1988
Nei casi preveduti dai numeri 1° e 3° dell' della legge, la esclusione è pronunziata per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non maggiore di 6 mesi. Ricadono nella disposizione dell', n. 3 della legge: 1° coloro che partecipano a riunioni fuori Borsa per la negoziazione di titoli e valori; 2° gli agenti di cambio che partecipano a dette riunioni o fanno operazioni per conto delle persone di cui al numero precedente. In caso di recidiva, l'esclusione può essere pronunziata per un periodo maggiore, ma non eccedente i tre anni. Durante il periodo della sospensione dall'esercizio della professione l'agente di cambio è escluso dalla Borsa. Le disposizioni del secondo comma del presente articolo non si applicano alle negoziazioni di cui al penultimo comma dell'.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-20

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