Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 16
In vigore dal 4 ott 1913
Qualora entro quattro giorni da che si è verificata l'insolvenza non sia intervenuto un amichevole componimento con tutti i creditori, la Deputazione deve farne denunzia al tribunale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-16