Art. 16
RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 16

16 / 108
In vigore dal 4 ott 1913
Qualora entro quattro giorni da che si è verificata l'insolvenza non sia intervenuto un amichevole componimento con tutti i creditori, la Deputazione deve farne denunzia al tribunale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-16