RegolamentoCapo II

Art. 21

In vigore dal 4 ott 1913
A cura della Deputazione è compilato un albo degli esclusi dalla Borsa, da tenersi affisso accanto all'albo dei falliti, prescritto dall'art. 697 del Codice di commercio. Nell'albo degli esclusi sono indicati nome, cognome, paternità e professione degli iscritti, nonché il motivo e la durata dell'esclusione.
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