Regolamento›Capo II
Art. 25
In vigore dal 4 ott 1913
Le Camere di commercio, le quali deliberino di rilasciare le tessere di ingresso, di cui all' della legge, potranno imporre per esse un diritto, osservate le norme stabilite dall', lettera a), e dall' della legge 20 marzo 1910, n. 121.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-25