RegolamentoCapo II

Art. 19

In vigore dal 4 ott 1913
La Deputazione di Borsa prima di pronunziare l'esclusione invita l'interessato, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentarsi entro ventiquattro ore, per esporre le proprie giustificazioni. Il provvedimento di esclusione è esecutivo, salvo reclamo. In ogni caso deve essere sentito il presidente del Sindacato dei mediatori, o chi ne fa le veci. Il presidente della Deputazione o, nella sua assenza, il presidente del Sindacato, per misura di polizia, può ordinare l'immediato allontanamento dalla Borsa per ventiquattro ore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-19

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