Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 18
In vigore dal 4 ott 1913
La Deputazione di Borsa informa senza dilazione la Camera di commercio di qualsiasi insolvenza verificatasi in Borsa, anche quando il debitore abbia ottenuto un amichevole componimento con tutti gl'interessati.
La Deputazione fornisce alla Camera di commercio tutti gli elementi contabili relativi all'insolvenza, e le rimette copia in carta libera del verbale di amichevole componimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-18