Regolamento›Capo II
Art. 21
21 / 108In vigore dal 4 ott 1913
A cura della Deputazione è compilato un albo degli esclusi dalla Borsa, da tenersi affisso accanto all'albo dei falliti, prescritto dall'art. 697 del Codice di commercio.
Nell'albo degli esclusi sono indicati nome, cognome, paternità e professione degli iscritti, nonché il motivo e la durata dell'esclusione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-21