RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 12

In vigore dal 4 ott 1913
I deputati effettivi di Borsa che non prendano parte a tre adunanze consecutive decadono dall'ufficio. Decadono pure i membri supplenti che invitati a partecipare alle adunanze della Deputazione, non vi intervengano per tre volte consecutive. Verificandosi alcuno dei casi sopra indicati, il presidente della Deputazione di Borsa ne avverte immediatamente il ministro di agricoltura, industria e commercio che pronunzia la decadenza e dà il provvedimento che occorre per la surrogazione, previo invito al deputato di presentare entro un congruo termine le proprie giustificazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-12

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