Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 9
In vigore dal 4 ott 1913
L'ufficio di deputato di Borsa è gratuito.
Se la Deputazione di Borsa non ha che tre componenti effettivi, per la validità delle sue deliberazioni occorre l'intervento di tre membri effettivi o supplenti. Fuori di tale caso basta che intervengano tre o cinque membri effettivi o supplenti, secondochè il numero dei deputati effettivi sia rispettivamente di cinque o di sette.
In assenza del presidente ne fa le veci il deputato più anziano di nomina.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-9