Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 6
In vigore dal 4 ott 1913
Nel decreto Ministeriale col quale è nominata la Deputazione di Borsa sono nominati altresì, su proposta della Camera di commercio, uno, due o tre deputati supplenti, secondo che i deputati effettivi siano tre, cinque o sette, a norma del rispettivo regolamento speciale.
Tutti i deputati di Borsa, tanto effettivi che supplenti, debbono essere cittadini italiani.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-6