Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 1
In vigore dal 21 gen 1988
REGOLAMENTO
per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse di commercio, sulla mediazione e sulle tasse sui contratti di Borsa.
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La denominazione di «Borsa di commercio» di «Borsa di valori» di «Mercato di valori» od altra consimile è esclusivamente riservata alle Borse istituite a norma dell' della legge. Fuori di tal caso, ed ancorchè risulti espressamente escluso ogni carattere ufficiale, è vietato usare le denominazioni anzidette o consimili, e formare listini di prezzi.
È permessa tuttavia anche a privati la pubblicazione del listino di Borsa.
Il presidente della Deputazione di Borsa vigila per l'osservanza del divieto anzidetto, dà i provvedimenti opportuni e può richiedere l'assistenza dell'autorità politica.
La trasgressione del divieto del presidente della Deputazione di Borsa è punita a norma dell'art. 434 del Codice penale.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle negoziazioni dei titoli emessi o garantiti dallo Stato, effettuate in forme organizzate e con rilevazione e pubblicazione dei relativi prezzi da operatori finanziari, nei casi e secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.
Il decreto del Ministro del tesoro assicurerà che le negoziazioni di cui al precedente comma dei titoli emessi o garantiti dallo Stato siano consentite ad un numero di soggetti sufficientemente ampio per garantire una effettiva concorrenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-1