Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 2
In vigore dal 4 ott 1913
La Camera di commercio, d'accordo con la Deputazione di Borsa provvede al locale delle riunioni e a tutto il personale occorrente pel funzionamento della Deputazione di Borsa e del Sindacato dei mediatori.
Sono a carico della Camera di commercio le spese per l'amministrazione della Borsa e pel funzionamento della Deputazione e del Sindacato e quelle occorrenti in caso di scioglimento a norma dell' della legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-2