RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 70

In vigore dal 3 nov 1933
Dagli Archivi delle Magistrature giudiziarie e degli Uffici amministrativi, nei primi mesi di ogni anno, gli atti, concernenti affari compiuti da oltre cinque anni, sono versati nell'Archivio cui spettano, compatibilmente con la disponibilità dei locali. Le magistrature ed amministrazioni che intendano versare carte nell'archivio, spediscono al sopraintendente o direttore il relativo inventario di consistenza, affinché sia esaminato se il versamento possa farsi in ragione dello spazio e siano stabiliti i modi per accettarlo ordinatamente. Non si farà luogo a versamento di atti, se non previe le operazioni di scarto di cui all', e se non risulti che i detti atti siano nello stato di cui all'.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-70

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Art. 70 Che approva l'annesso regolamento per gli archivi di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo