RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 66

In vigore dal 23 nov 1911
Gli atti delle magistrature giudiziarie e delle amministrazioni non centrali del Regno, che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio, e quelli delle magistrature, amministrazioni, corporazioni cessate, sono raccolti nell'archivio di Stato esistente nel capoluogo della provincia, nella quale le magistrature, le amministrazioni, le corporazioni hanno o avevano sede. Nelle provincie in cui non sia stato ancora costituito un archivio, ogni magistratura od ufficio conserverà i propri atti e quelli delle Magistrature o degli uffici cessati che gli saranno affidati dal ministero. Di questi ultimi archivi sarà fatto inventario, e copia di esso sarà depositata nell'archivio di Stato competente per circoscrizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-66

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