RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 65

In vigore dal 23 nov 1911
Gli atti dei dicasteri centrali del Regno, che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio, sono raccolti in unico archivio, il quale ha titolo di archivio del Regno. Gli atti dei dicasteri centrali degli Stati che precedettero il Regno d'Italia sono raccolti nell'archivio esistente nella città che fu capitale degli Stati medesimi. Essi costituiscono atti di Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-65

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