Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 68
In vigore dal 23 nov 1911
Gli atti che saranno archiviati dopo la pubblicazione del presente regolamento saranno ripartiti in tre sezioni, cioè degli atti giudiziari, degli atti amministrativi e degli atti notarili. Con gli atti che non prevengono da magistrature, da amministrazioni, da notai, sono costituite sezioni speciali.
Gli atti di ciascuna sezione sono disposti separatamente per dicastero, magistratura, amministrazione, corporazione, notaio, famiglia o persona, secondo l'ordine storico degli affari o degli atti.
Per ogni sezione deve aversi un indice, e per ogni dicastero, magistratura, amministrazione, corporazione o altra classe speciale un repertorio degli atti relativi.
Di tutta le carte costituenti l'archivio viene fatto inventario, da cui risulti il numero dei mazzi e volumi e quello degli atti contenuti, notando, quando si possa, se siano originali o copie.
Senza il parere del Consiglio per gli archivi, nessuno scarto può farsi degli atti scritti sull'inventario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-68