RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 67

In vigore dal 23 nov 1911
Negli archivi si conservano pure tutti gli atti appartenenti in libera proprietà allo Stato, che hanno carattere di documento pubblico o privato nel senso giuridico e diplomatico della parola.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-67

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 67 Che approva l'annesso regolamento per gli archivi di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo